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Titolo: L'abilitazione professionale nel nuovo progetto di legge

Data: 1951-03-12

Relazione: Ateneo, anno 2 n. 6 p. 1

Identificatore: 02_06_01_02

Testo: Un problema che tocca da vicino tutti i laureati
L'abilitazione professionale
nel nuovo progetto di legge
I laureati in medicina
e chirurgia presso l'Uni-
versità di Torino nell'an­
no 1950, riunitisi in as
-
semblea il giorno 11-2-51, in attesa di una defini-
tiva sistemazione dei pro­
blemi relativi allo eserci­
zio professionale, chiedo­
no che venga loro con­
ferita immediatamente
l'abilitazione provvisoria
all’esercizio professiona­
le, come per i laureati de­
gli anni precedenti dal
1944 in poi
l'anno notare l’assolu-
ta necessità dell'urgen-
za di questo provvedi­
mento, onde ovviare alla
precarietà della situazio­
ne in cui si trova attual­
mente la categoria inte­
ressata.
Vedere le "ultimissime" in II pagina
Prima della guerra il Testo
Unico delle leggi sulla istruzione
superiore imponeva a chiunque
volesse esercitare una libera pro­
fessione una prova di idoneità:
l'esame di Stato. Con il R. D. L.
27-1-1944 n. 51, in considera­
zione della particolare situazione
bellica, venire concessa una abi­
litazione provvisoria all’esercizio
della professione ai laureati e ai
diplomati nell'A. A. 1942-1943 e
a quelli degli anni precedenti, non ancora abilitati, eccezion
fatta per l’abilitazione all’eserci­
zio delle professioni di avvocato, procuratore legale, notaio e inse­
gnante medio.
Gli effetti di tale legge furono
successivamente prorogati di an­
no in anno con disposizioni legi­
slative fino a quella 16-11-1949
n. 852. A dire la verità il decreto
del '44 prescriveva che a cura
del Ministero dell'Educazione
Nazionale venisse indetta una
sessione straordinaria di esami di
Stato riservata ai candidati che
si fossero giovati di quanto di­
sposto dal decreto stesso.
Ma tutti sanno come il ritorno
alla normalità nella vita sociale
fu ben lungo e difficile. Molte
circostanze impedirono tale ses­
sione straordinaria che mai fu in­
detta: per cui oramai abbiamo
professoinisti che da anni in Ita­
lia esercitano la professione con
un titolo di abilitazione che ha
ancora il sigillo della provviso­
rietà.
E’ chiara l'inopportunità di esa­
minare professionisti che già si
sono affermati nei concorsi o nel­
la attività professionale libera­
mente esercitata; d’altronde nes­
suno reputa utile o conveniente
tornare semplicemente al vecchio
testo unico proprio mentre si stà
elaborando il progetto di riforma
della scuola che tratterà anche
questo problema. Nè si può al­
lungare ancora la catena delle
proroghe che oramai sarebbero
ingiustificate dato il ritorno al
normale ritmo di studi.
D’altra parte ci troviamo di
fronte a due esigenze contra­
stanti ma che ambedue debbono
essere accolte, l’una è la neces­
sità per coloro che da un decen­
nio esercitano di non rimanere
per tutta la vita con un titolo
provvisorio di abilitazione, l’altra
è la norma dell’art. 33 della Co-
stituzione che prescrive un esa­
me di Stato per il conferimento
delle abilitazioni professionali.
ALESSANDRO MARAZZI
(segue
a pag. 2)
L'abilitazione professionale
(Continuazione da pag. 1)
Non molto tempo fa un grup­
po di senatori tra cui gli on.li
Magri, Lovera, Russo, Caristia e
Lamberti ha preso l’iniziativa di
presentare un progetto di legge
ordinato in pochi articoli col
quale i proponenti ritengono di
dare alla materia un assetto sta­
bile in attesa della riforma della
scuola.
L’art. 1 stabilisce che le lauree, a partire dall’A. A. 1949-1950, tranne le eccezioni suesposte, val­
gono come abilitazione provvi­
soria. L’art. 2 converte in abili­
tazioni definitive le provvisorie
fino al 1947. Le altre (art. 3) di­
venteranno definitive in seguito
ad esame di Stato.
La ragione esposta per tale di­
scriminazione dai proponenti è
questa : coloro che hanno conse­
guito la laurea prima dell’entrata
in vigore della Costituzione non
sono tenuti a rispettare l’art. 33
della medesima.
Ma l’aspetto sostanziale e non
formale, a mio avviso, sta nel fat­
to che chi si è laureato nel '47 o
prima ha oramai una posizione
professionale che non può più es­
sere modificata.
La parte innovatrice del pro­
getto di legge sta negli articoli
4, 5 e 6 in cui si richiede un
lasso di tempo non inferiore a
due anni e non superiore a quat­
tro anni dal conseguimento della
laurea per adire all'Esame di Sta­
to che verterà soprattutto sui ti­
toli di attività scientifica e pro­
fessionale presentati dai candidati.
Il colloquio o l’esperimento pra­
tico potrà anche essere omesso a
giudizio della commissione.
L'esame di Stato diventerebbe
dunque un attento giudizio su
quanto il giovane laureato ha rea­
lizzato nei primi anni della sua
professione risolvendosi, quindi, in modo più completo che nel
passato, in un esame non delle
attitudini mentali del candidato
alla professione, bensì in uno
studio sui risultati pratici già ot­
tenuti dal professionista.
Una conferma, semplicemente;
chi infatti dopo 4 anni si pre­
sentasse a chiederla perderebbe il
diritto ad ottenerla successiva­
mente. Sarebbe escluso dalla co­
munità.
Il tirocinio quadriennale effet­
tuato con una propria responsa­
bilità, garantita dall’abilitazione
provvisoria, e l’esame dei titoli
scientifici conseguiti preliminar­
mente all'esame di Stato (tramu­
tato così in un vero e proprio
giudizio) sono due aspetti nuovi
da considerare.
L’esame di Stato si avvia per
quanto concerne le abilitazioni
professionali a diventare un pro­
cesso non alle intenzioni bensì
ai fatti, e l’abilitazione una sen­
tenza, in una causa nella quale, in fondo in fondo, i veri giurati
sono i clienti.
ULTIMISSIME
Concessa l'abilitazione
ai laureati del '49-50
Il Senato e la Camera dei
Deputati hanno approvato
in questi giorni un disegno
di legge.
Nel disegno di legge è
detto: «Sono estese ai lau­
reati negli anni accademi­
ci 1947-48 1948-49 e
1949-50, le disposizioni del
decreto legislativo del Ca­
po provvisorio dello Stato
24 gennaio 1947, n. 384, ri­
guardante la sospensione
per l'anno 1947 della ses­
sione degli esami di Stato
per la abilitazione all'eser­
cizio delle professioni di:
medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, ar­
chitetto, agronomo, vete­
rinario, perito forestale, delle professioni in materia
di economia e commercio e
degli esami di abilitazione
alle discipline statistiche, e
il rilascio dei certificati di
abilitazione provvisoria al­
l'esercizio professionale ».
« Entro il 30 aprile 1953, sarà predisposto, dal Mi­
nistro della P. I., l'esame di
Stato per il conseguimento
della abilitazione defini­
tiva ».

File: PDF, TESTO

Collezione: Ateneo del 12 marzo 1951 (contiene il numero intero)

Etichette:

Citazione: Alessandro Marazzi, “L'abilitazione professionale nel nuovo progetto di legge,” Riviste degli studenti, ultimo accesso il 09 dicembre 2023, https://rivistestudenti.unito.it/items/show/255.