L'abilitazione professionale nel nuovo progetto di legge (dettagli)
Titolo: L'abilitazione professionale nel nuovo progetto di legge
Autore: Alessandro Marazzi
Data: 1951-03-12
Relazione: Ateneo, anno 2 n. 6 p. 1
Identificatore: 02_06_01_02
Testo:
Un problema che tocca da vicino tutti i laureati
L'abilitazione professionale
nel nuovo progetto di legge
I laureati in medicina
e chirurgia presso l'Uni-
versità di Torino nell'an
no 1950, riunitisi in as
-
semblea il giorno 11-2-51, in attesa di una defini-
tiva sistemazione dei pro
blemi relativi allo eserci
zio professionale, chiedo
no che venga loro con
ferita immediatamente
l'abilitazione provvisoria
all’esercizio professiona
le, come per i laureati de
gli anni precedenti dal
1944 in poi
l'anno notare l’assolu-
ta necessità dell'urgen-
za di questo provvedi
mento, onde ovviare alla
precarietà della situazio
ne in cui si trova attual
mente la categoria inte
ressata.
Vedere le "ultimissime" in II pagina
Prima della guerra il Testo
Unico delle leggi sulla istruzione
superiore imponeva a chiunque
volesse esercitare una libera pro
fessione una prova di idoneità:
l'esame di Stato. Con il R. D. L.
27-1-1944 n. 51, in considera
zione della particolare situazione
bellica, venire concessa una abi
litazione provvisoria all’esercizio
della professione ai laureati e ai
diplomati nell'A. A. 1942-1943 e
a quelli degli anni precedenti, non ancora abilitati, eccezion
fatta per l’abilitazione all’eserci
zio delle professioni di avvocato, procuratore legale, notaio e inse
gnante medio.
Gli effetti di tale legge furono
successivamente prorogati di an
no in anno con disposizioni legi
slative fino a quella 16-11-1949
n. 852. A dire la verità il decreto
del '44 prescriveva che a cura
del Ministero dell'Educazione
Nazionale venisse indetta una
sessione straordinaria di esami di
Stato riservata ai candidati che
si fossero giovati di quanto di
sposto dal decreto stesso.
Ma tutti sanno come il ritorno
alla normalità nella vita sociale
fu ben lungo e difficile. Molte
circostanze impedirono tale ses
sione straordinaria che mai fu in
detta: per cui oramai abbiamo
professoinisti che da anni in Ita
lia esercitano la professione con
un titolo di abilitazione che ha
ancora il sigillo della provviso
rietà.
E’ chiara l'inopportunità di esa
minare professionisti che già si
sono affermati nei concorsi o nel
la attività professionale libera
mente esercitata; d’altronde nes
suno reputa utile o conveniente
tornare semplicemente al vecchio
testo unico proprio mentre si stà
elaborando il progetto di riforma
della scuola che tratterà anche
questo problema. Nè si può al
lungare ancora la catena delle
proroghe che oramai sarebbero
ingiustificate dato il ritorno al
normale ritmo di studi.
D’altra parte ci troviamo di
fronte a due esigenze contra
stanti ma che ambedue debbono
essere accolte, l’una è la neces
sità per coloro che da un decen
nio esercitano di non rimanere
per tutta la vita con un titolo
provvisorio di abilitazione, l’altra
è la norma dell’art. 33 della Co-
stituzione che prescrive un esa
me di Stato per il conferimento
delle abilitazioni professionali.
ALESSANDRO MARAZZI
(segue
a pag. 2)
L'abilitazione professionale
(Continuazione da pag. 1)
Non molto tempo fa un grup
po di senatori tra cui gli on.li
Magri, Lovera, Russo, Caristia e
Lamberti ha preso l’iniziativa di
presentare un progetto di legge
ordinato in pochi articoli col
quale i proponenti ritengono di
dare alla materia un assetto sta
bile in attesa della riforma della
scuola.
L’art. 1 stabilisce che le lauree, a partire dall’A. A. 1949-1950, tranne le eccezioni suesposte, val
gono come abilitazione provvi
soria. L’art. 2 converte in abili
tazioni definitive le provvisorie
fino al 1947. Le altre (art. 3) di
venteranno definitive in seguito
ad esame di Stato.
La ragione esposta per tale di
scriminazione dai proponenti è
questa : coloro che hanno conse
guito la laurea prima dell’entrata
in vigore della Costituzione non
sono tenuti a rispettare l’art. 33
della medesima.
Ma l’aspetto sostanziale e non
formale, a mio avviso, sta nel fat
to che chi si è laureato nel '47 o
prima ha oramai una posizione
professionale che non può più es
sere modificata.
La parte innovatrice del pro
getto di legge sta negli articoli
4, 5 e 6 in cui si richiede un
lasso di tempo non inferiore a
due anni e non superiore a quat
tro anni dal conseguimento della
laurea per adire all'Esame di Sta
to che verterà soprattutto sui ti
toli di attività scientifica e pro
fessionale presentati dai candidati.
Il colloquio o l’esperimento pra
tico potrà anche essere omesso a
giudizio della commissione.
L'esame di Stato diventerebbe
dunque un attento giudizio su
quanto il giovane laureato ha rea
lizzato nei primi anni della sua
professione risolvendosi, quindi, in modo più completo che nel
passato, in un esame non delle
attitudini mentali del candidato
alla professione, bensì in uno
studio sui risultati pratici già ot
tenuti dal professionista.
Una conferma, semplicemente;
chi infatti dopo 4 anni si pre
sentasse a chiederla perderebbe il
diritto ad ottenerla successiva
mente. Sarebbe escluso dalla co
munità.
Il tirocinio quadriennale effet
tuato con una propria responsa
bilità, garantita dall’abilitazione
provvisoria, e l’esame dei titoli
scientifici conseguiti preliminar
mente all'esame di Stato (tramu
tato così in un vero e proprio
giudizio) sono due aspetti nuovi
da considerare.
L’esame di Stato si avvia per
quanto concerne le abilitazioni
professionali a diventare un pro
cesso non alle intenzioni bensì
ai fatti, e l’abilitazione una sen
tenza, in una causa nella quale, in fondo in fondo, i veri giurati
sono i clienti.
ULTIMISSIME
Concessa l'abilitazione
ai laureati del '49-50
Il Senato e la Camera dei
Deputati hanno approvato
in questi giorni un disegno
di legge.
Nel disegno di legge è
detto: «Sono estese ai lau
reati negli anni accademi
ci 1947-48 1948-49 e
1949-50, le disposizioni del
decreto legislativo del Ca
po provvisorio dello Stato
24 gennaio 1947, n. 384, ri
guardante la sospensione
per l'anno 1947 della ses
sione degli esami di Stato
per la abilitazione all'eser
cizio delle professioni di:
medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, ar
chitetto, agronomo, vete
rinario, perito forestale, delle professioni in materia
di economia e commercio e
degli esami di abilitazione
alle discipline statistiche, e
il rilascio dei certificati di
abilitazione provvisoria al
l'esercizio professionale ».
« Entro il 30 aprile 1953, sarà predisposto, dal Mi
nistro della P. I., l'esame di
Stato per il conseguimento
della abilitazione defini
tiva ».
Collezione: Ateneo del 12 marzo 1951 (contiene il numero intero)
Etichette: Marazzi Alessandro
Citazione: Alessandro Marazzi, “L'abilitazione professionale nel nuovo progetto di legge,” Riviste degli studenti, ultimo accesso il 09 dicembre 2023, https://rivistestudenti.unito.it/items/show/255.